Sono Viola Poggini, psicologa giuridica e psicoterapeuta sistemico-relazionale. Sono qui a condividere l’intervento effettuato nel corso del IV Convegno Nazionale di Psicologia Giuridica che si è tenuto a Roma lo scorso novembre.
Si è partiti da una prima riflessione sullo specifico ambito dell’area psicologica-giuridica, che porta lo psicologo a confrontarsi con due discipline con finalità ispiratrici diverse. Una cultura tendenzialmente stabile, come quella giuridica, interroga e elabora un sapere caratterizzato dalla soggettività, come la psicologia.
Per quanto attiene alla nostra disciplina, non esiste un Codice Deontologico Forense degli psicologi, né una sessione giuridica del Codice Deontologico, ma solo Linee Guida che danno delle indicazioni orientative ai professionisti psicologi che si trovano ad operare in tale ambito. Inoltre per svolgere gli incarichi di Ctp non è richiesta la formazione specifica che deve avere il Consulente iscritto all’Albo dei Ctu del Tribunale.
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Inizia questo 21 Marzo 2020, a Roma
Per tale motivo faticano ad affermarsi prassi e metodologie condivise e il contesto peritale appare tuttora molto variegato e molteplice. Se da un lato ciò permette di garantire l’autonomia dei consulenti, dall’altro, in alcuni casi, può rappresentare un elemento di criticità dovuto alla difficoltà di far dialogare premesse e metodi anche molti distanti tra loro. A ciò si aggiunga la necessità di integrare il sapere psicologico con le regole del contesto giuridico. L’intervento ha proposto una riflessione sull’applicazione di buone e cattive prassi in ambito peritale, con la presentazione di casi.
Sono stati presentati alcuni casi di malpractices relativi all’ambito giuridico, con cui i consulenti di parte possono confrontarsi:
- Quando il consulente tecnico chiede al Ctp di non comunicare al periziando un dato rilevante emerso;
- Quando il consulente chiede di non presenziare agli incontri (ad esempio al colloquio con il minore, senza prevedere la videoregistrazione del colloquio);
- Quando acquisisce documentazione non presente agli Atti;
- Quando interloquisce direttamente con i periziandi;
- Quando vi è una mancata comunicazione dell’incontro ad una delle parti.
In tutti questi casi ciò che rischia di essere leso è il principio del contraddittorio delle parti, ovvero un principio giuridico nonché garanzia di giustizia secondo il quale nessuno può subire gli effetti di una sentenza senza che venga rispettato il suo diritto di difesa. Altre malpractice possono riguardare situazioni di ordine deontologico: ad es. quelle occasioni in cui il consulente di parte comunica al collegio peritale informazioni riservate del proprio assistito senza aver ricevuto da quest’ultimo l’autorizzazione.
Le situazioni possono essere varie e molteplici, qualora la tematica fosse di vostro interesse, verrà proposto un approfondimento all’interno del corso di Psicologia Giuridica promosso dalla Scuola Romana di Psicologia Giuridica Psicoius e da PESI Italia srl, nel corso della prossima annualità.