Confermata condanna contro “psico-setta” Arkeon

psico-setta Arkeon

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 28 giugno – 22 agosto 2017, n. 39339
Presidente Ippolito – Relatore Costanzo

Quest’estate un’ importante sentenza della Cassazione, ha stabilito che il reato di esercizio abusivo della professione di psicologo si attua anche in assenza dell’uso di un metodo specifico, ma è sufficiente la finalità del trattamento.

La diagnosi e la cura dei disturbi psichici sono di pertinenza dello psicologo, e partendo proprio da questo assunto la Corte di cassazione ha confermato la condanna del guru fondatore della psico-setta Archeon per associazione a delinquere ed esercizio abusivo della professione di psicologo.

Un  percorso giuridico che va avanti da 11 anni, e che vede la condanna definitiva per  il barese Vito Carlo Moccia, fondatore di Arkeon, grazie alla sentenza 39339/ 2017,  che apre e sancisce il diritto dell’Ordine degli psicologi a costituirsi parte civile nel processo, respingendo l’obiezione sul punto del ricorrente.  Tale costituzione è possibile quando non si fonda solo sulla lesione degli interessi morali della categoria, ma anche sul danno patrimoniale che deriva, pur se indirettamente, ai professionisti dalla concorrenza sleale della persona non abilitata.

Nel caso Archeon secondo i giudici di appello chi si rivolgeva all’associazione lo faceva per risolvere problemi psicologici.

Da una relazione tecnica della Procura del Tribunale di Bari, emerge che, secondo i “maestri” erano in genere i genitori a trasmettere valori perversi ai figli, quasi sempre la madre che, in quanto donna, era dedita a relazioni prevalentemente perverse. L’unica funzione nobile riconosciuta al gentil sesso era quella di essere una terra fertile destinata a dare vita al figlio del Guerriero.

Il risultato di una “introspezione” tanto “illuminata” non era la ricercata serenità ma uno sconvolgimento e gravi rischi per la stabilità psichica dei frequentatori dei seminari. Non stupisce la costituzione di parte civile degli psicologi.

Secondo la Cassazione l’articolo 348 del Codice penale, sull’esercizio abusivo della professione, è una norma in bianco, da combinarsi con le altre che regolano le professioni per le quali è prevista l’abilitazione. Chiarito che per fare lo psicologo serve una specifica laurea o una laurea in medicina e chirurgia, più i dovuti corsi di specializzazione, i giudici negano che sia necessario, per contestare il reato, l’uso di modalità particolari, scientificamente collaudate o meno. Basta infatti che la condotta abbia come presupposto la diagnosi e come fine la cura. La norma è tesa, infatti, ad evitare che la salute psichica del paziente sia messa a rischio da chi può “manipolarla” danneggiandola.

Fonte: il sole24ore

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