Sex offenders e carcere: quale trattamento possibile?

Associazione sviluppata a partire dalle elaborazioni teoriche del prof. Gaetano De Leo, proseguite dalla prof.ssa Patrizia Patrizi e dal suo gruppo. L’impostazione di PsicoIus promuove una Psico...
Sex offenders e carcere: quale trattamento possibile?

La letteratura scientifica sottolinea come la gestione dei reati a sfondo sessuale rappresenti, per le istituzioni preposte al controllo (e non solo), una sfida da fronteggiare attivando risposte concrete nel contrasto del fenomeno su più livelli tra loro sinergici: normativo e giudiziario, ma anche e soprattutto preventivo e trattamentale. Il confronto internazionale su differenti sistemi legislativi, programmi di trattamento e studi di efficacia ha infatti evidenziato che la sanzione penale da sola non è sufficiente a circoscrivere il fenomeno.

La complessità ed eterogenità di questa tipologia di delitti (dalla violenza sessuale di persone adulte all’abuso e sfruttamento sessuale di bambini e adolescenti) impone peraltro un arduo compito di gestione agli operatori e operatrici all’interno del carcere, coerente con la specificità della condotta, la valutazione del profilo psicologico e comportamentale di chi ne è responsabile e l’osservazione della sua condotta sul piano del rischio di recidiva, della pericolosità sociale, delle relazioni familiari, anche ai fini anche della concessione di misure alternative alla detenzione.

Eppure, a parte alcune esperienze e sperimentazioni locali (Milano Bollate, Prato, Pesaro, etc.) e alcuni “accenni” nella normativa (come per esempio quelli riscontrabili nella legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote, la l. n. 172/2012 e in quella di ratifica della Convenzione di Istanbul, la l. n. 77/2013 in cui ribadisce la necessità di implementare interventi rivolti chi agisce la condotta maltrattante), non vi è stata alcuna iniziativa governativa incisiva in tal senso.

 

Scuola di formazione in “Esperto/a in psicologia giuridica per il benessere individuale e di comunità”

Scuola di formazione in “Esperto/a in psicologia giuridica
per il benessere individuale e di comunità”,
Marzo 2020, ROMA

Fino al 30 GEN 2020, iscrizione a 1713€ invece di 2041€
Blocca il posto versando una quota pari a 237,70€

In omaggio 50 crediti ECM per l’annualità 2020

 

Negli anni, diversi invece sono stati i cambiamenti a livello legislativo tesi soprattutto all’inasprimento delle sanzioni, alla definizione di nuove fattispecie di reato e di strategie giudiziarie maggiormente in linea con l’esigenza di tutelare le vittime dei reati (come se, nell’analisi di questi reati e della violenza in generale possano vedersi separatamente!), senza alcuna reale messa in campo di strumenti in un’ottica riparativa e trasformativa.

In realtà, il sistema penitenziario italiano si trova quotidianamente a confrontarsi con diverse difficoltà  legate sia alla natura di questa tipologia di reati sia al contesto in cui vengono accolti. Infatti, i miti sulla figura di questi autori, la mostruosità di questa tipologia di delitti e quindi le resistenze ad interagire con chi si macchia di questi reati, si trovano tanto all’esterno che all’interno del carcere, costringendo gli addetti ai lavori ad un percorso ad ostacoli nel programmare interventi specifici.

La condizione di marginalità degli autori di reati sessuali viene pertanto rinforzata all’interno del sistema penitenziario attraverso la predisposizione negli istituti di sezioni protette in cui vengono collocati questi condanni (Di Tullio D’Elisiis, 2006). Questa modalità di gestione della sicurezza riguarda tutti gli istituti ad eccezione di quello di Milano Bollate dove è attivo da anni un programma di trattamento virtuoso rivolto ad autori di reati sessuali e violenza domestica (Giulini, Xella, 2011). L’esperienza milanese ancora non è replicata in tutto il territorio nazionale, seppur presenti alcune progettualità locali sopra menzionate.

Occasione mancata per un cambiamento strutturale – ovvero per la previsione di un programma di trattamento rivolto a tutte le persone responsabili di queste condotte e in generale per la definizione di linee strategiche di contrasto e prevenzione – è rappresentata dalla partecipazione, in passato, del nostro Paese ad iniziative progettuali a livello europeo, dalla quale sono emersi molti spunti operativi di interesse senza però avere un seguito sostanziale in termini di modifica normativa e ordinamentale.

Tra queste, WOLF (Working On Lessening Fear): il primo progetto cofinanziato con fondi europei e gestito tra il 1998 e il 1999 dal Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (DAP) in collaborazione con l’Università di Siena (prof. G.B. Traverso) mirato a definire delle linee di indirizzo operativo sul trattamento degli autori di reati sessuali e a far emergere i bisogni formativi degli operatori. Il progetto aveva prodotto un interessante confronto transnazionale sugli aspetti valutati e trattamentali di Belgio, Olanda, Francia e Italia (istituti di Biella e Lodi).

Successivamente, il Progetto FOR-WOLF, gestito in collaborazione con l’Università di Roma Sapienza (prof. G. De Leo), ha esteso lo sguardo anche ad altri paesi, tra cui Spagna e Inghilterra, portando all’erogazione di un percorso di formazione nazionale di intere èquipe interne agli istituti di pena, teso a rafforzare la motivazione degli operatori e delle operatrici ad attuare interventi efficaci verso questa tipologia di detenuti e di reati (e agli specifici bisogni trattamentali) (Mariotti Culla, De Leo, 2005).

A seguire, il DAP ha partecipato ad alcuni studi sul rischio di recidiva degli autori di reati violenti, tra cui uno seguito dall’Università di Palermo (prof. V. Caretti) in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri effettuando un’indagine su un campione di circa 60 condannati a sfondo sessuale: lo studio ha consentito di mettere a punto un sistema informatico utile alle indagini sugli autori dei reati efferati e a sfondo sessuale di ausilio ai Carabinieri.

L’analisi derivante dalla partecipazione a queste iniziative permette di constatare che il trattamento dell’autore di reati sessuali, nei Paesi in cui è previsto, ha come obiettivo centrale la riduzione della recidiva a partire da una valutazione strutturata del rischio ovvero nell’individuazione di quei fattori rispetto ai quali la condotta sessualmente deviante risulta più suscettibile.

Il trattamento sarà quindi tanto più efficace quanto più andrà a constatare – e quindi ridurre – elementi del comportamento delinquenziale: un’attenta valutazione – tramite colloqui individuali integrati dall’acquisizione di dati di vario genere (caratteristiche socio-demografiche, notizie anamnestiche personali e familiari, storia delinquenziale, dati giudiziari) – è pertanto fondamentale nella scelta del trattamento più adeguato.

I programmi operativi erogati utilizzano varie tipologie di intervento, per semplificazione suddivisi in quattro macrocategorie (Cuzzocrea, Lepri, 2002; 2010): a) interventi di tipo cognitivo-comportamentale, di cui fa parte la relapse prevention (prevenzione della ricaduta); il training sul controllo dello stress; il lavoro sulle distorsioni cognitive; etc.; b) interventi di tipo psicosociale, di cui fanno parte la terapia di gruppo; la terapia individuale e la terapia familiare; c) interventi di tipo farmacologico, di cui fa parte il trattamento ormonale; d) interventi di tipo medico-chirurgico.

L’analisi delle prospettive di intervento resa possibile attraverso la partecipazione di questa ed altre progettualità da parte del Ministero della Giustizia, insieme all’analisi della vasta letteratura scientifica esistente, dovrebbe promuovere un cambiamento culturale e governativo atto a migliorare il sistema di contrasto di questi reati attraverso, da una parte, la promozione di politiche sociali e giudiziarie volte ad una maggiore tutela delle vittime (come sta avvenendo) ma al contempo anche ad un trattamento mirato rivolto ai responsabili.

La pena (e non il carcere) dovrebbe costituire un’occasione di cambiamento in grado di attivare una riflessione critica sulla propria condotta (e magari di riparazione rispetto al danno prodotto):  la giustizia penale dovrebbe in tal senso costituirsi come “spazio sociale istituito per un confronto attivo fra il reo, le sue azioni penalmente rilevanti, la vittima e le valenze sociali e simboliche del reato” (De Leo, 1996, p. 24). Ci chiediamo quindi come sia possibile conciliare il significato della pena, l’esigenza di tutela della società diminuendo la pericolosità sociale di questi offenders e il rischio di ripetere il reato, con la quasi totale mancanza di trattamento specifico all’interno e/o all’esterno del carcere?

di Dott.ssa Vera Cuzzocrea

Articoli correlati

EMDR - Desensibilizzazione e Rielaborazione attraverso i Movimenti Oculari
Gli aspetti integrativi unici dell’EMDR
Esistono centinaia di psicoterapie, ma non tutte sono uguali. La terapia EMDR potrebbe essere...

Partecipa lasciando un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Puoi usare questi tag HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>