Sempre piรน spesso, di recente, le politiche del welfare nazionale orientano verso le agenzie del terzo settore l’onere di occuparsi delle tematiche legate alla genitorialitร nelle situazioni di rischio evolutivo, vale a dire quando si osserva in alcune famiglie una condizione di particolare fragilitร che puรฒ recare potenzialmente pregiudizio al sano sviluppo della prole.
In questi casi, le agenzie territoriali (la scuola, i servizi sociali in primis) segnalano l’attenzione su tali nuclei familiari, al fine di pianificare interventi che favoriscano la promozione di benessere attraverso il sostegno e/o il recupero delle funzioni genitoriali.
Tale compito non di rado viene assegnato a professionalitร socio-sanitarie che collaborano con il sistema della giustizia.
Talvolta, esse possono trovarsi divise tra le responsabilitร verso la propria professione e quella nei confronti di unโagenzia differente (ad esempio, un tribunale, il servizio sociale) e sperimentare con ambivalenza la propria posizione, esitando tra la consapevolezza della sofferenza dei suoi interlocutori e lโimpossibilitร di offrire alla stessa una risposta di natura terapeutica (Camerini et al., 2018).
Tale ambivalenza si esprime soprattutto quando viene richiesto a tali professionalitร , in forma piรน o meno esplicita, piรน o meno prescrittiva, di avviare programmi finalizzati al sostegno psicologico o psicoterapeutico alle famiglie divise o in situazioni di sospensione o limitazione della responsabilitร genitoriale.
La giurisprudenza sempre piรน frequentemente si sta esprimendo sfavorevolmente nei confronti di tali invii in quanto “connotati dalla finalitร – estranea al giudizio – di realizzare la maturazione personale delle parti, rimessa esclusivamente al loro diritto di autodeterminazione” (sentenze n.13506 del 01/07/2015 e n. 18222 del 15/07/2019).
La psicoterapia e il sostegno psicologico sono interventi potenzialmente efficaci al fine di mitigare/sanare i conflitti, favorire e promuovere forme di co-parenting e co-genitorialitร , fermo restando il presupposto valido per ogni forma di intervento psicologico, che vi deve essere alla base una motivazione spontanea e un riconoscimento del bisogno di aiuto. Se l’invio avviene in forma coatta (ovvero prescritto in un provvedimento del un tribunale, magari pena la limitazione o addirittura decadenza della responsabilitร genitoriale), o anche se viene percepito come tale (“il Giudice mi ha detto di venire qui da Lei”), la percentuale di fallimento dell’efficacia dell’intervento risulta molto elevata.
In questi casi il consenso informato perde il suo valore, si รจ contrari all’Art. 32 della Costituzione che prevede la libertร di autodeterminazione rispetto alla cura della propria salute e possono porsi questioni di ordine deontologico come, ad esempio, quelli legati alla stesura della relazione allโesito della prestazione, che puรฒ risultare una spada di Damocle per tutto il processo di aiuto, perchรฉ rischia di minare l’alleanza terapeutica.
Tuttavia se lo/la psicologo/a giuridico/a riceve mandato scritto (magari nell’ambito di un servizio socio-sanitario finanziato con fondi pubblici) da parte dell’autoritร giudiziaria e/o per il tramite del servizio sociale non puรฒ sottrarsi a tale compito, ma si trova a dover ottemperare al suo mandato istituzionale nel rispetto dei diritto di privacy dell’utenza.
Resta, dunque, importante riflettere in chiave interdisciplinare sui confini di ruolo, sulle aspettative e sul senso di tali interventi nel rispetto di quel principio di interprofessionalitร inteso come pluralitร di sistemi, istituzionali e professionali relativi ai diversi ambiti di intervento dello psicologo giuridico (De Leo e Patrizi, 2002)