Pareri in merito all’accesso ai test psicoattitudinali

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PARERE ALL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA RIGUARDANTE LA RICHIESTA DI UN CANDIDATO AD UNA SELEZIONE PRESSO UNA STRUTTURA PUBBLICA, DI ACCESSO AI TEST PSICO ATTITUDINALI SOMMINISTRATI DA UNO PSICOLOGO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE. = I = L’Ordine degli Psicologi della Lombardia chiede parere riguardo ad una questione sottopostagli da un iscritto all’Albo.

Più precisamente, l’Ordine chiede se uno psicologo che, nell’ambito di una selezione pubblica, ha somministrato ai candidati di detta selezione alcuni test (big five e GMA) per verificarne l’idoneità al posto di cui alla selezione, deve rendere noto, agli interessati, non solo l’esito, ma anche, se richiesti sempre dagli interessati, gli atti prodromici che hanno determinato quel esito.

Nella specie, lo psicologo, al termine dei test, ha comunicato agli interessati il relativo risultato. Un candidato escluso dalla selezione ha presentato, ai sensi della legge n. 241/1990, un’istanza di accesso ai documenti volta ad ottenere tutti gli atti del procedimento di selezione ivi compresi gli atti relativi ai test psico – attitudinali. Interpellato sul punto, lo psicologo ha, in un primo momento, rifiutato di rilasciare gli atti prodromici dei test ritenendo che ciò violas- PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Studio Legale Associato Barbini Cleva Covelli Parravicini 2 se non meglio precisate norme di comportamento professionale.

Dopodiché ha chiesto all’Ordine un giudizio sulla legittimità del suo comportamento. Da qui la richiesta del parere in oggetto. = II = Come accennato al paragrafo precedente l’accesso agli atti amministrativi è disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990. Per poter accedere agli atti bisogna avere interesse, o meglio il richiedente deve essere titolare di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso” (primo comma, art. 22 legge cit.) “Tutti i documenti sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all’art. 24 commi 1, 2, 3, 5 e 6.” (terzo comma, art. 22, legge n. 241/1990) Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 241/1990: “1. Il diritto di accesso è escluso:

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

c) nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Studio Legale Associato Barbini Cleva Covelli Parravicini 3 amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi. 2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all’accesso ai sensi del comma 1. 3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni. [… omissis …] 5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell’ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l’eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all’accesso.

Come è agevole ricavare dalla lettura della lettera d) del primo comma dell’art. 24 della legge n. 241/1990 sono tassativamente esclusi dal diritto di accesso i documenti riguardanti i “procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi”; il divieto dell’art. 24 citato dunque non opera nei confronti dei diretti interessati, i quali pertanto hanno diritto ad accedere ai documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale che li riguardano.

In senso conforme a quanto testé affermato la giurisprudenza, la quale ha ritenuto sia che: “ai sensi dell’art. 24 L. 7 agosto 1990 n. 241, il diniego è opponibile esclusivamente per gli atti classificati segreti o riservati; pertanto, è illegittimo il diniego di accesso ai “test” relativi ad una procedura concorsuale, in quanto la conoscenza dei “test” medesimi non è di impedimento alla loro successiva utilizzazione, sia perché si tratta di rappresentazione a carattere scientifico, sia perché ciò che rileva non è tanto il “test” in sé, quanto il PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Studio Legale Associato Barbini Cleva Covelli Parravicini 4 comportamento sullo stesso “test”” (TAR Lazio, Roma, Sez. I^, 9 dicembre 1998, n. 3274) sia che “sussiste l’interesse dei dipendenti …, che abbiano partecipato a concorso …., a conoscere, oltre alle risposte fornite nelle prove psico attitudinali, i criteri di valutazione seguiti dal perito selettore, anche al fine di sindacare se gli eventuali aspetti attitudinali negativi o le problematiche all’ambiente nel quale il soggetto viva o sia vissuto, da cui è dipesa l’esclusione, siano emersi in sede di valutazione ….e spiegare così le proprie ragioni di censura avverso eventuali valutazioni del perito medesimo che appaiano in evidente discrepanza con i criteri di equità ed imparzialità che soprassiedono alla valutazione di una prova concorsuale” (TAR Lazio, Roma, Sez. II^, 20 novembre 1996, n. 2060 si ). = III = Ai sensi delle disposizioni contenute nella legge n. 241/1990, dunque, tutti i documenti amministrativi sono accessibili purché:

1) l’interessato sia titolare di un idoneo interesse;

2) il documento o i documenti richiesti non rientrino nell’elenco ex art. 24 della medesima legge n. 241/1990 che espressamente indica i documenti sottratti al diritto di accesso. Nella specie si ritiene che il candidato escluso da una selezione pubblica sia titolare di un interesse idoneo per accedere agli atti della selezione ivi compresi gli atti relativi ai test psico attitudinali che lo riguardano poiché quest’ultimi non sono indicati nell’elenco di cui all’art. 24 della legge n. 24/1990. Milano, 30 aprile 2007 Avv. Giorgio Barbini PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

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